Pagamento IMI (Imposta municipale immobiliare)

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Data di pubblicazione:

31/12/2022

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Rete Civica dell'Alto Adige - servizio online

SCADENZA: 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno


Per cosa è dovuta l'IMI?

L'IMI deve essere pagata per i fabbricati e le aree edificabili.


Per quale periodo di tempo è dovuta l'IMI?

È dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.


Chi deve pagare l'IMI?

Entro quando va pagata l'IMI?

La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. È necessario utilizzare il modulo F24 per il pagamento.

Pagamenti dall'estero: bonifico bancario al conto del comune di Laion IBAN: IT 32 T 08113 58470 000300008206 SWIFT Code: RZSBIT21013

Ravvedimento operoso: Il contribuente che si dimentica di pagare le imposte può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), pagando oltre all'imposta dovuta le sanzioni e gli interessi.


Codici IMI:

Attenzione all'esatto inserimento del codice ente (E420 per il comune di Laion) e dei codici tributo

  • Codice 3980: Abitazione principale con pertinenze
  • Codice 3981: fabbricati rurali strumentali e agriturismo
  • Codice 3982: aree fabbricabili
  • Codice 3983: tutti gli altri fabbricati (eccetto la categoria catastale D)
  • Codice 3984: fabbricati della categoria catastale D
  • Codice 3985: interessi
  • Codice 3986: multe

Informazioni dettagliate

Abitazione principale e pertinenze (A0100, A0900): Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria. Il valore catastale dell'abitazione e relative pertinenze è tassato con l'aliquota dello 0,4%. Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione di 900,00 euro . Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per la concessione dell'ulteriore detrazione deve essere presentato il relativo attestato medico rilasciato dall'organo competente.
Si applica un'aliquota preferenziale dello 0,50% alle abitazioni inclusivamente accessori che sono gratuiti per parenti di qualsiasi grado in linea diretta o fino al secondo grado in linea collaterale, a condizione che questi vi abbiano la residenza e dimora abituale. Lo stesso vale per gli appartamenti e accessori soggetti a contratto di locazione, sempre a condizione che l'inquilino vi abbia il domicilio e la residenza abituale.

Fabbricati delle categorie catastali C/1, C/3 e del gruppo catastale D (CC101, CC103, CD100): i fabbricati delle categorie catastali C/1 (negozi, bar), C/3 (laboratori) e del gruppo catastale D (opifici, alberghi) sono tassati con l'aliquota dello 0,56%.

Agriturismo (L0100): i fabbricati e le relative pertinenze utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo sono tassati con l'aliquota dello 0,25%. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria.

Affittacamere (A0400): fabbricati e le relative pertinenze utilizzati per l'esercizio di attività di affittacamere sono tassati con l'aliquota dello 0,3% quando si raggiunge un tasso medio annuo di occupazione dei posti letto del 25% (altrimenti si applica l'aliquota maggiorata per le abitazioni disponibili). Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria.

Immobili strumentali agricoli tassati (L0100) e esenti (L0110) (L0101): i fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Le altre tipologie di fabbricati strumentali (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti. Per maggiori informazioni vedere la deliberazione della Giunta provinciale n. 1181 del 07.10.2010.

Abitazioni aliquota maggiorata (B0500) sono soggette a maggiorazioni di aliquota 1,3% rispetto all'aliquota ordinaria vigente, le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione e che non ricadano nelle altre casistiche di non maggiorazione previste dal regolamento comunale.

Altri immobili (A000): Tutti gli immobili che non rientrano nelle categorie sopra elencate (per esempio le abitazioni non maggiorate, le aree fabbricabili etc.) sono tassati con l'aliquota dello 0,76%.
Agevolazioni: I valori catastali dei fabbricati inagibili e inabitabili e quelli dei fabbricati di tutela delle belle arti sono ridotti del 50%.

Detrazione per abitazione di servizio (U0120): La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione, di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale.

Disposizioni particolari

Area fabbricabile: è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo.

Abitazioni equiparate all'abitazione principale: le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Nuovi soggetti passivi: il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;
IMPORTANTE: Per il pagamento dell' IMI si possono utilizzare solamente i codice F24 comunali (3912-3913-3916-3918).

Comunicato

Le persone la cui proprietà o il possesso cambiano nel corso dell'anno devono comunicarlo all'ufficio
tributi. La notifica deve essere effettuata immediatamente dopo i  cambiamenti da dichiarare. In caso di decesso, gli eredi devono chiudere la posizione fiscale del defunto e aprire la propria.


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Ultimo aggiornamento: 11/03/2024, 08:15

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